Contro l’assoluzione dei due imputati, il Pubblico Ministero di Catanzaro era ricorso alla Suprema Corte la quale, annullando la sentenza impugnata, ha disposto un nuovo processo per approfondire le circostanze, chiarendo comunque che non vi è luogo a procedere “solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l’adempimento dell’obbligo di istruzione”.
Tra gli esempi citati dalla Suprema Corte: la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti, lo stato di salute dell’alunno, la distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto, le condizioni economiche dell’obbligato che non consentono l’uso di mezzi privati ed il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore, non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali. Nel caso in esame il Giudice di Pace, secondo la Cassazione, “si è limitato genericamente a far riferimento ad una comunicazione del Dirigente Scolastico, senza specificare da quali elementi abbia tratto la prova del rifiuto del minore a frequentare la scuola dell’obbligo e quale sia stato l’impegno dei genitori per superare il rifiuto del minore stesso. Per questo motivo la vicenda dovrà essere riesaminata dal Giudice di Pace.
Pino La Rocca